ivo buda architetto

 Servizi per l'edilizia

1 progettazione arch ico

Progettazione architettonica

Progettazione per il recupero, ampliamento o ristrutturazione edilizia, o costruzione ex-novo, nel rispetto delle esigenze del committente, con un particolare riguardo alla sostenibilità ambientale ed economica.

2 interior design ico

 

Architettura d'interni

Progettazione di arredi sia dal punto di vista estetico ma in particolare per soddisfare le esigenze funzionali, per l'ambiente residenziale, lavorativo, ricettivo, ristorazione e intrattenimento.

3 pratiche edilizie ico

Pratiche edilizie

Pratiche per la richiesta di autorizzazioni, certificati, parteri e comunicazioni nei casi previsti in edilizia libera; D.I.A. (Denuncia di inizio attività); S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività); P.d.C. (Permesso di Costruire); O.S.P. (Occupazione di Suolo Pubblico); autorizzazione paesaggistica; certficato di agibilità; per la richiesta di allacci ai sottoservizi.

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Valutazioni

Valutazione e stime di terreni ed immobili per vendite, donazioni, divisioni, nonché per la determinazione o aggiornamento delle imposte; con eventuale valutazione dei costi di intervento (per esempio con recupero o ristrutturazione) o di trasformazione.

5 direzione lavori ico

Direzione lavori

Consulenze per la pianificazione degli interventi; analisi, previsione (computo) e gestione dei costi delle opere; predisposizione di capitolati; organizzazione del cantiere, gestione e supervisione lavori; collaudo e fine lavori.

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Progettazione e certificazione della prestazione energetica

Analisi, progettazione e certificazione della prestazione energetica per nuovi edifici o riqualificazione di quelli esistenti; interventi per l'efficientamento energetico dell' edificio, nonché svolgimento pratiche per la detrazione fiscale

 

7 catasto ico

Pratiche catastali

Verifiche, variazioni, frazionamenti o nuovi accatastamenti; rideterminazione della ripartizione millesimale condominiale.

 

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DIRETTIVA 10 ottobre 2012

1. Finalità e destinatari.

La seguente direttiva è finalizzata a impartire disposizioni agli Uffici (...) con particolare riferimento alla necessità di assicurare il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del demanio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti, nonché delle aree a essi contermini.
Uffici destinatari della presente direttiva sono il Segretariato generale, nell'esercizio dei propri compiti di coordinamento, nonché le Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici e le Soprintendenze (...)

2. Ricognizione dei provvedimenti già adottati e prima indicazione delle eventuali ulteriori esigenze di tutela.

La prima attività indispensabile allo scopo di perseguire le finalità di cui al paragrafo 1 attiene alla compiuta e puntuale ricognizione delle esigenze di tutela e di valorizzazione, nonché dei provvedimenti già emanati al riguardo, al fine di consentire un'adeguata visione d'insieme delle prescrizioni di tutela vigenti in relazione all'ambito di riferimento della presente direttiva.
(...)

3. Linee di intervento.

(...), i competenti Uffici periferici interverranno nei contesti di criticità rilevati, assicurando anzitutto il puntuale rispetto delle prescrizioni di tutela già impartite dall'Amministrazione.
(...)

3.1. Regolamentazione del commercio nelle aree pubbliche.

(...) Ai sensi dell'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, compete invero ai Comuni, sentito il Soprintendente, l'individuazione delle aree aventi le caratteristiche sopra indicate nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l'esercizio del commercio. (...) i Soprintendenti, con il coordinamento del Direttore regionale, proporranno ai competenti Enti locali l'individuazione di aree per le quali vietare o sottoporre a condizioni l'esercizio del commercio, allo scopo di tutelare, in particolare, l'aspetto e il decoro dei complessi monumentali e degli altri immobili del patrimonio culturale interessati da flussi turistici particolarmente rilevanti. (...)

3.2. Adozione di specifici provvedimenti di tutela (...)

(...) indipendentemente dalle attività di collaborazione con i Comuni (...), gli Uffici destinatari della presente direttiva, ciascuno per quanto di propria competenza, valuteranno la necessità di adottare appositi provvedimenti di tutela, (...)

3.2.1. Disposizioni di divieto di usi non compatibili

(...) si richiama l'attenzione degli Uffici destinatari della presente direttiva sulla previsione dell'articolo 10, comma 4, lettera g), del Codice. La suddetta disposizione – costituente una novità normativa rispetto alla legislazione previgente al Codice – include "le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico" tra le cose da considerarsi ricomprese tra quelle indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a).
Discende pianamente dalla lettura della prescrizione normativa citata, insieme a quelle di cui all'articolo 10, comma 1 e all'articolo 12, comma 1, del Codice, che, in ogni caso, anche tutte le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi urbani per i quali non sia stato emanato un puntuale provvedimento di vincolo, ma appartenenti a soggetti pubblici e realizzate da oltre settanta anni, sono comunque sottoposte interinalmente all'applicazione del regime di tutela della Parte Seconda del Codice (e, quindi, anche alle previsioni del citato art. 20, comma 1), fino a quando non sia effettuata la procedura di verifica dell'interesse culturale di cui all'articolo 12 del Codice. Ne discende altresì, secondo i noti principi, che l'applicazione del regime speciale di tutela potrà cessare unicamente a seguito di svolgimento della procedura di verifica dell'interesse culturale con esito negativo.
(...) con la sentenza n. 247 del 2010, la Corte costituzionale ha avuto modo di pronunciarsi su due importanti aspetti, entrambi rilevanti ai fini che qui interessano. Sotto un primo profilo, è stata affermata expressis verbis la legittimità dell'imposizione di divieti che limitano le possibilità di esercizio di attività commerciali nelle aree pubbliche allo scopo della valorizzazione dei centri storici delle città d'arte a forte vocazione turistica. Sotto altro profilo, la Corte ha posto in relazione con tale finalità non solo il più volte citato articolo 52 del Codice, ma anche l'articolo 10, comma 4, lettera g), sopra richiamato, mediante il quale il legislatore ha reso "esplicito che le pubbliche piazze, le vie, le strade e gli altri spazi urbani di interesse artistico o storico rientrano fra i beni culturali, e che essi sono pertanto oggetto di tutela ai fini della conservazione del patrimonio artistico e del decoro urbano".
Nello stesso senso si è altresì pronunciato il Consiglio di Stato, il quale ha enunciato chiaramente il principio della non necessarietà della dichiarazione ai sensi dell'art. 13 del Codice con riferimento alle pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi urbani appartenenti a taluno dei soggetti indicati all'art. 10, comma 1, poiché tali immobili presentano ex se interesse storico-artistico (Cons. Stato, sez. VI, 24 gennaio 2011, n. 482).

3.2.2 Adozione di prescrizioni di tutela indiretta

Sotto diverso profilo, verrà presa in considerazione l'adozione, rispetto alle aree non assoggettate di per sé a tutela, ma costituenti la cornice ambientale di beni culturali direttamente tutelati, di prescrizioni di tutela indiretta, ai sensi dell'articolo 45 del medesimo Codice. Ciò allo specifico fine di impedire che – specie mediante l'installazione di posteggi, banchetti o strutture stabili o precarie di varia natura e tipologia – sia pregiudicata la visuale dei beni direttamente vincolati ovvero ne siano "alterate le condizioni di ambiente e di decoro".

3.2.3. Esigenze di pubblicità e repressione degli illeciti.

I provvedimenti adottati ai sensi dei paragrafi 3.2.1 e 3.2.2. avranno come diretti destinatari i soggetti proprietari o consegnatari delle aree pubbliche interessate

Per quanto riguarda la posizione dei soggetti titolari di diritti di uso individuale delle aree interessate, (...), sarà necessario che gli Uffici destinatari della presente Direttiva, che intendano avviare procedimenti ulteriori di tutela, si avvalgano della collaborazione dei competenti enti territoriali ai fini della individuazione di tali soggetti (...).
(...) ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenirvi, (...), qualora dal provvedimento possa derivare loro un pregiudizio. Ciò, però, salvo che per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, nel qual caso l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee (...)
Gli Uffici garantiranno, altresì, la vigilanza sul rispetto delle prescrizioni impartite, adottando i pertinenti provvedimenti repressivi previsti dalla Parte quarta del Codice.

4. Collaborazione con gli Enti locali al fine della eventuale ricollocazione dei titolari di concessioni di posteggio su aree pubbliche

(...) nell'esercizio dell'attività ampiamente discrezionale di regolamentazione del commercio su aree pubbliche, considerare l'interesse di cui sono portatori i titolari di concessioni in atto; tuttavia l'esistenza di siffatti titoli, ed eventualmente il carattere "storico" degli stessi, non costituiscono ex se cause impeditive dell'adozione di nuove determinazioni al riguardo. Invero, le concessioni di beni pubblici non danno mai luogo a diritti intangibili e sono invece, per loro natura, revocabili, in base a una nuova valutazione degli interessi pubblici e privati in gioco.
(...), è parimenti principio consolidato dell'ordinamento giuridico che la tutela dell'interesse costituzionalmente primario inerente la tutela del patrimonio culturale assume carattere preminente rispetto agli altri interessi da ponderare, ivi incluso quello avente a oggetto l'esercizio di attività economiche private.

(...) alla stregua della gerarchia dei valori e interessi disciplinati dall'ordinamento, sulla scorta dell'art. 9 della Costituzione, (...), i sopravvenuti provvedimenti restrittivi di tutela, della specie di quelli qui considerati, svolgono effetti prevalenti sui titoli amministrativi, pur legittimi, di tipo annonario e commerciale, acquisiti e vantati dai singoli, e sono pertanto idonei a travolgere e superare ogni precedente provvedimento amministrativo di altre Autorità.

Estratto dal d.lgs. n. 42/2004 «Codice dei beni culturali e del paesaggio» vigente

Art. 10. Beni culturali

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etno-antropologico.

3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13:

a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante, appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1;

4. Sono comprese tra le cose indicate al comma 1 e al comma 3, lettera a):

g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico;

Art. 13. Dichiarazione dell'interesse culturale

1. La dichiarazione accerta la sussistenza, nella cosa che ne forma oggetto, dell'interesse richiesto dall'articolo 10, comma 3.

2. La dichiarazione non è richiesta per i beni di cui all'articolo 10, comma 2. Tali beni rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.